Prendere il cellulare e scattare fotografie di nascosto o riprendere in un video qualcuno senza avere il suo diretto consenso (anche se in un luogo pubblico) è un reato (art. 660 codice penale). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione confermando il sequestro…
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Art. 660 codice penale: molestia o disturbo alle persone
“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a…
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