“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.
Non è possibile ricevere 5 chiamate al giorno da operatori telefonici incalliti che ti chiamano continuamente nonostante riattacchi. È giunto il momento di agire. La legge dice che ai fini della configurazione del reato di cui all’ art. 660 c.p., il comportamento penalmente rilevante deve essere “petulante”, ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’ altrui sfera di quiete e libertà. L’elemento oggettivo del reato si estrinseca nel molestare taluno e, all’uopo, appare indispensabile rimpinguare la nozione di “molestia” di contenuti concreti, atteso il rischio di una configurazione della fattispecie criminosa carente sotto il profilo della tassatività. Soccorre, al riguardo, l’opera della giurisprudenza che ha delimitato i contorni degli atti molesti astrattamente riconducibili nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 660 c.p.
1 Comment
Comments are closed.