Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato (v., tra le altre, Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019; Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999).
In altri termini, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato.
Dunque se ipotizziamo che un reato sia stato commesso il 1 gennaio ma ne vieni a piena conoscenza il 1 febbraio allora i 3 messi scattano dal 1 febbraio purché vengano fornite prove che lo attestino.
Come si dimostra temporalmente la “piena cognizione del reato”?
Dimostrare il momento in cui la persona offesa ha acquisito piena cognizione degli elementi del reato è una questione delicata e varia caso per caso. È importante fornire prove che attestino la data in cui si è avuta consapevolezza dell’esistenza del reato e della sua natura.
Se la vittima aveva già segnalato fatti correlati (ad esempio, tramite denunce, richieste di aiuto, o segnalazioni alle forze dell’ordine o ad altre autorità), la data di queste azioni può costituire un indizio del momento in cui è iniziata la cognizione del reato. La persona offesa può utilizzare documenti o elementi probatori che attestano quando è venuta a conoscenza del fatto, come:
- Referti medici o perizie (es. quando un medico identifica segni di violenza o altri effetti del reato);
- Comunicazioni ufficiali o atti ricevuti (ad esempio, una notifica da parte di un’autorità o una scoperta in seguito a controlli finanziari per reati come la frode);
- E-mail, messaggi o altri scambi che hanno portato alla scoperta del reato.
Le dichiarazioni di testimoni possono essere fondamentali. Ad esempio:
- Amici, familiari o colleghi a cui la vittima ha raccontato il fatto quando l’ha scoperto;
- Professionisti (come avvocati, psicologi o medici) che hanno avuto contatti con la persona offesa e possono testimoniare sul momento della consapevolezza.
In alcuni casi, la conoscenza del reato potrebbe derivare da attività investigative, come:
- L’esito di un’indagine della polizia o della magistratura;
- Una consulenza tecnica o una perizia.
La stessa vittima può rendere dichiarazioni su come e quando ha scoperto tutti gli elementi del reato. Tali dichiarazioni, pur essendo soggettive, devono essere circostanziate e supportate da altri indizi o prove.
In sintesi
L’articolo 124 del Codice Penale italiano disciplina il termine per proporre querela e le modalità di rinuncia.
Termine per proporre querela:
- Durata: tre mesi.
- Decorrenza: dal giorno in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto che costituisce reato.
- Eccezioni: se la legge prevede un termine diverso, questo prevale.
Rinuncia al diritto di querela:
- Espressa: dichiarazione formale di rinuncia.
- Tacita: comportamenti incompatibili con la volontà di querelarsi, interpretati come rinuncia.
- Effetti: la rinuncia, sia espressa che tacita, impedisce l’esercizio del diritto di querela.
- Estensione: la rinuncia si applica automaticamente a tutti i partecipanti al reato.
In sintesi, l’articolo 124 del codice penale stabilisce che la querela deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del reato, salvo disposizioni diverse, e che la rinuncia al diritto di querela può essere sia espressa che tacita, estendendosi a tutti i colpevoli.
Cass. pen. n. 25302/2021
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del “favor rei” il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato.
Cass. pen. n. 37353/2020
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente ex art. 124, comma primo, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).
Cass. pen. n. 29619/2019
Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato. (Fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all’imputato, delegato alla gestione, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto decorrere il predetto termine dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite secondo le scansioni pattuite e rimaste inadempiute e non dal momento in cui si era avveduta del prelevamento delle stesse).